A seguito dell’entrata in vigore della legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 maggio 2001, n. 207, il settore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è stato completamente trasformato.
La legge regionale di recepimento della suddetta normativa nazionale, ed in particolare la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” ha previsto infatti il riordino di tali istituzioni ed in particolare la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, oppure la loro estinzione o fusione, a seconda delle caratteristiche e dei requisiti che ciascuna IPAB presenta, in relazione alle dimensioni aziendali, all’entità del patrimonio, alla capacità di realizzazione degli obiettivi statutari, all’attività svolta, ecc. Tali requisiti sono stati stabiliti con apposito regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L. La legge regionale ha previsto in ogni caso che le IPAB che gestivano residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), venissero automaticamente trasformate, a prescindere dalle dimensioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona.
I principi fondamentali che reggono le nuove aziende, dettati dalla legge regionale n. 7/2005 e dai relativi regolamenti di esecuzione approvati con i decreti del Presidente della Regione di data 13 aprile 2006, n. 4/L e 17 ottobre 2006, n. 12/L, sono quelli previsti dalla legge n. 328/2000 ovvero:
a) la previsione per tali aziende di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
b) l’applicazione di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e l’applicazione dei principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dalle funzioni di gestione (tale criterio è stato peraltro attenuato a livello regionale in relazione alle dimensioni dell’azienda);
c) la possibilità per le aziende di adottare strumenti, anche di natura contrattuale, che consentano loro di operare con criteri imprenditoriali informando la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi;
d) l’applicazione di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché l’applicazione degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
A livello quantitativo le Aziende pubbliche di servizi alla persona operanti nella Regione Trentino-Alto Adige sono 46 in provincia di Trento e 28 in provincia di Bolzano.
Indirizzo
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