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Lo Statuto speciale
 
 
Documento PDF LO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE
 
Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige
PREMESSA

La presente pubblicazione è corredata con le più recenti modifiche che hanno interessato lo Statuto di autonomia di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 fra le quali vi sono innanzitutto quelle contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2, recante Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il testo delle quali ha direttamente modificato la Carta statutaria con la conseguenza che le medesime sono immediatamente rilevabili dalla lettura dello Statuto stesso.

Per quanto riguarda, invece, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - con la quale si modifica il Titolo V della Parte II della Costituzione - l’articolo 10 della medesima stabilisce che “sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti” le disposizioni della citata legge devono applicarsi anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ma limitatamente alle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle medesime, andando così a superare, nel contempo, interpretazioni volte a delineare possibili compressioni della latitudine applicativa dei vari istituti e meccanismi attualmente riconosciuti alle Autonomie speciali.

Conseguentemente, l’individuazione della normativa che riconosce anche quelle forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alla Regione ed alle due Province autonome, deve essere desunta dall’accostamento – in combinato disposto – delle previsioni contenute nello Statuto speciale con quelle di cui alla citata legge costituzionale n. 3 del 2001, oltre che con riferimento ad altre fonti normative in materia di autonomia quali sono le Norme di attuazione adottate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 dello Statuto stesso.

Basti - fra tutti - l’esempio dell’articolo 55 dello Statuto che ancora “prevede” il controllo sulle leggi regionali e provinciali, il quale è, peraltro, venuto totalmente meno a seguito della sostituzione dell’articolo 127 della Costituzione da parte dell’articolo 8 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, che non contempla più il Visto governativo, bensì la facoltà attribuita al Governo - così come anche alla Regione ed alle due Provincie autonome – di adire la Corte costituzionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo atto legislativo.

Poiché fino ad oggi non è ancora intervenuto l’adeguamento normativo dello Statuto, il testo del medesimo non può essere divulgato in forma modificata, fermo rimanendo che una serie di disposizioni dello Statuto devono ritenersi – a tutti gli effetti – modificate, soppresse o sostituite dalla Riforma del Titolo V, della Parte II della Carta costituzionale.

Va segnalato, inoltre, che detta ultima legge costituzionale ha anche modificato il quadro delle competenze legislative dei tre Enti in parola, così come sono stati anche rimodulati i Principi in materia di autonomie locali.

In questo contesto vanno anche ad inserirsi le disposizioni richiamate dai commi 107 a 125 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010) che sono state approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 dello Statuto e che - per le parti che vanno immediatamente ad interessare il tessuto normativo dello Statuto – sono state conseguentemente riportate nel testo della Carta statutaria.

Nel complesso, detta ultima normativa assoggetta la Regione e le due Province autonome agli obiettivi di perequazione economica, agli obblighi di carattere finanziario introdotti dall’Ordinamento comunitario, così come anche agli istituti riconducibili al Patto di stabilità interno, nonché alle altre misure di coordinamento della finanza pubblica.

Per i surriportati motivi si è ritenuto di accostare al testo della Statuto di autonomia, quello della citata legge costituzionale n. 2 del 2001, oltre a quello di cui alla legge costituzionale n. 3, nonché, infine, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 nelle parti sopra richiamate.

Trento, 26 luglio 2010

a cura dell’Ufficio Enti Locali e competenze Ordinamentali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige