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Comunicati stampa

Approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il disegno di legge sui vitalizi

Il nuovo testo ora all’esame dei Capigruppo

Una nuova legge sui vitalizi riformulata in base all’interpretazione autentica del testo, età pensionabile alzata a 66 anni con possibilità di anticipo a 60 anni salvo penalizzazione, riduzione del 20% su tutti i vitalizi in essere, indennità di funzione dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta ridotta. Questo testo, se verrà approvato dall'aula, permetterà di recuperare  circa il 46% dell’importo lordo di quanto erogato dal Consiglio regionale con la precedente normativa. Inoltre viene stabilito un tetto massimo per il cumulo di vitalizi per mandato elettivo a 9.000 euro lordi.

Questi i punti principali del disegno di legge licenziato oggi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, composto dal Presidente Diego Moltrer, dal Vicepresidente Vicario Thomas Widmann, dal Vicepresidente Florian Mussner e dai segretari questori Veronica Stirner Brantsch, Piero De Godenz e Walter Viola, riunitosi oggi a Trento.  Il testo è stato approvato con il solo voto contrario della Consigliera Stirner Brantsch. Il disegno di legge dovrà ora essere esaminato dal Collegio dei Capigruppo e dalla Commissione legislativa competente, prima di approdare all’aula entro il mese di giugno.

 

Il Disegno di legge

I 19 articoli spiegano i principi su cui si basa la legge e contengono le diverse fattispecie in cui è possibile intervenire. In particolare:

L’Articolo 1 del disegno di legge spiega il principio dell’interpretazione autentica del Valore attuale su cui si basa il nuovo testo, che poggia sul parere del Presidente emerito della Corte Costituzionale, dott. Franco Gallo, il quale ha già ricevuto il testo per avere conferma della validità giuridica dello stesso.

L’Articolo 2, in particolare, riporta i parametri, così come indicati dall’attuario Riccardo Ottaviani, basati sulla tabella IPS55 e dei tassi mensili reali pubblicati dalla Banca d’Italia relativi al 2012, ridotti dell’inflazione programmata per lo stesso anno. Questo articolo, in particolare, indica anche una riformulazione in ribasso dell’aspettativa di vita media.

Con l’Articolo 3 si regolamenta la restituzione ed il recupero di quanto era stato versato, direttamente sul Conto Corrente o attraverso le quote del Fondo Family, entro 60 giorni dall’applicazione della legge. Chi non aveva maturato il diritto, al momento dell’applicazione della legge 6, ed aveva goduto comunque dell’attualizzazione, dovrà restituire tutta la cifra ricevuta. In base alle stime fatte, con questa normativa l’Ufficio di Presidenza ha previsto di recuperare circa il 46% dell’importo lordo erogato con la legge 6 del 2012.

Con l’articolo 4 si stabilisce che le quote del fondo recuperate vanno al Consiglio regionale, mentre con l’articolo 5 viene data la facoltà ai Consiglieri che decidessero di restituire l’intera somma, ricevuta con l’attualizzazione già applicata, di ritornare al vitalizio precedente alla legge 6/2012,  ridotta del 20% (art. 10).

Con gli articoli successivi si esaminano le diverse fattispecie, mentre con il Titolo II del disegno di legge si regolamenta, a partire dall’art. 9 la nuova normativa: l’età pensionabile viene fissata a 66 anni. Chi volesse percepire prima la propria quota del vitalizio potrà farlo con una penalizzazione: all’età di 60, età minima stabilita con questo testo, avrebbe quindi un taglio del proprio assegno.

Con l’articolo 11 viene invece fissato il tetto massimo di cumulo per i vitalizi assegnati da cariche elettive. Chiunque goda di un assegno vitalizio frutto di altra carica elettiva, come Parlamentari italiani, Europei o Consiglieri di altre Regioni che avessero maturato il diritto, non potrà ricevere dal Consiglio regionale un assegno che lo porti a superare i 9.000 euro mensili lordi. Se un Consigliere che ha maturato il diritto al vitalizio dovesse avere già da altri enti un assegno che lo avvicini a questa cifra, riceverà dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige al massimo la differenza, mentre se lo supererà non riceverà nulla. L’Articolo 13 riguarda invece il nuovo sistema contributivo per i Consiglieri in carica, per i quali il Consiglio verserà solamente la parte contributiva  a carico del Consiglio regionale pari ad un massimo del 24,20% ridotto della contribuzione figurativa riconosciuta dagli Enti previdenziali di appartenenza.  Con l’Art. 14, infine, si abbassano le indennità di funzione dei membri dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, adeguandoli al Decreto Legge 174/2012 del Governo Monti.

“L’elaborazione di questa proposta normativa – spiegano i membri dell’Ufficio di Presidenza – ha richiesto un lavoro attento e preciso. Il disegno di legge rispetta i criteri di sobrietà ed equità che ci eravamo posti fin dall’inizio. Il testo sarà ora esaminato dai Capigruppo, che avranno modo di studiarlo prima che arrivi in Commissione”. Quanto sarà risparmiato dal Consiglio confluirà in un fondo che servirà alle politiche per la famiglia e l’occupazione.