Oneri informativi per cittadini e imprese
Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 12, comma 1bis, della legge regionale n. 10 del 29 ottobre 2014 la disposizione non trova applicazione per il Consiglio Regionale
Contenuto dell'obbligo
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni
Nota
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014, non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione 'Oneri informativi per cittadini e imprese' di cui alla presente sotto-sezione