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Oneri informativi per cittadini e imprese

Riferimenti normativi

Ai sensi dell'art. 12, comma 1bis, della legge regionale n. 10 del 29 ottobre 2014 la disposizione non trova applicazione per il Consiglio Regionale

Contenuto dell'obbligo

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni

Nota

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014, non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione 'Oneri informativi per cittadini e imprese' di cui alla presente sotto-sezione